PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica).

      1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2008 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

          a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non immatricolato in precedenza;

          b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

 

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          c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

      2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
      3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
      4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

          a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

          b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

 

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          c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

          d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 32,5 milioni di euro per l'anno 2007 e in 16,25 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi).

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2006, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

 

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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

      1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.
      2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
      3. Il Pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è soppresso.
      4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del Pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e

 

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seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      5. Agli atti di cui al comma 2 del presente articolo continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
      6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono altresì disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.
      7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
      8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato a una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
 

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di una somma da 60 euro a 250 euro.
      9. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
      10. Chiunque abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.
      11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.
      12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI le parole: «e agli autoveicoli» sono soppresse;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per

 

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quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;

              4) all'articolo 2810, secondo comma, le parole: «, gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29, e successive modificazioni, è abrogato;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          e) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, è soppresso;

              2) l'articolo 93 è abrogato, ad eccezione del comma 11; al medesimo comma 11, le parole: «, oltre i dati di cui al comma 4,» sono soppresse e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Immatricolazione dei veicoli della polizia stradale»;

              3) gli articoli 94, 95 e 103 sono abrogati;

              4) l'articolo 101, ad eccezione del comma 1, è abrogato, e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Produzione e distribuzione delle targhe»;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.

      13. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2006 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

 

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del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutte le imprese dell'indotto automobilistico).

      1. I commi 9 e 10 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

      «9. Fino al 31 dicembre 2006, alle imprese, con un numero di dipendenti anche inferiore a quindici, che svolgono, nel settore industriale, attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, nonché alle imprese che operino nel settore del commercio e dei servizi, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
      10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva, nell'attività commerciale o nei servizi. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi».

 

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      2. Il comma 12 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

      «12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 116,5 milioni di euro per l'anno 2007, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il cui ammontare è rideterminato con un incremento di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 9 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.
(Esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli usati).

      1. Non è dovuta la tassa automobilistica per gli anni 2006 e 2007, negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante misure contro l'inquinamento, effettuate dal 30 giugno 2006 ed entro il 31 dicembre 2007, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari

 

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conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.
      2. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive comunitarie di cui al comma 1, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e le rottamazioni, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
      3. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero dei trasporti e delle regioni, nominato con apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in
 

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deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
      4. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 38,5 milioni di euro per l'anno 2006 e in 77 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per autoveicoli usati).

      1. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2006, in misura pari al 50 per cento per l'anno 2007 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2008 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Fino al 31 dicembre 2008, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia

 

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e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 39,5 milioni di euro per l'anno 2006, in 79 milioni di euro per l'anno 2007 e in 158 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.